N105 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’allegato B così recitava:

“CAPO I - BOSCHI DI PROPRIETÀ PRIVATA


Articolo 1 - ISTANZA

1. Il proprietario privato che intenda tagliare un bosco di alto fusto, od un bosco ceduo di superficie superiore a 10 ha, deve farne istanza entro il 1 marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

2. Nell'istanza deve essere indicato:

a) le generalità del proprietario;

b) il Comune, la località, i dati catastali.

3. Per i boschi cedui che abbiano una superficie cadente al taglio superiore ai 10 ettari e per i boschi di alto fusto deve allegarsi all'istanza un progetto di taglio redatto da un tecnico regolarmente abilitato, costituito da:

a) breve relazione con la descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento;

b) planimetria al 2000 e corografia al 25.000 con ivi riportata la zona boscata cadente al taglio. Per i boschi di alto fusto è inoltre necessario riportare i rilievi dendrometrici con eventuale piedilista di martellata per la determinazione della massa legnosa ricavabile dal taglio e sua ripartizione in assortimenti.

4. Nel caso in cui la utilizzazione boschiva sia subordinata alla costruzione di una pista di esbosco, se ne fa esplicita menzione nell'istanza e si allega alla medesima una planimetria al 2000 ed una corografia al 25.000 con ivi indicata la pista da realizzare. In ogni caso la pendenza massima delle piste non potrà superare il 20%.


Articolo 2 - Autorizzazione

1. L'Ente delegato, ricevuta la istanza ed i relativi eventuali allegati, la trasmette entro giorni quindici al Settore Tecnico Amministrativo Foreste che rassegna al medesimo Ente il parere di competenza entro il trenta luglio.

2. Il Presidente dell'Ente delegato entro il trenta agosto è tenuto a pronunciarsi in merito a ciascuna istanza di taglio in conformità del parere espresso dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste.

3. Trascorso inutilmente tale termine, e qualora la istanza sia stata presentata in tempo utile, il taglio può eseguirsi sempreché non contrasti con le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

4. Tuttavia quando l'istanza di taglio contenga anche la richiesta di aprire una pista di esbosco per quest'ultima non trova applicazione quanto disposto nel precedente comma 3.

5. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato è riferita sia al taglio boschivo sia alla costruzione della strada forestale qualora prevista e pertanto viene rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 23 della presente legge, nonché ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431.

6. L'autorizzazione al taglio, rilasciata dal Presidente dell'Ente, viene inviata in copia, al Settore Tecnico Amministrativo Foreste ed al Comando Stazione Forestale competenti.


Articolo 3 - Controlli

1. Il privato proprietario è tenuto a comunicare al Settore Tecnico Amministrativo Foreste l'inizio e la ultimazione della utilizzazione nonché il nominativo della persona o della Ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

2. Il Settore Tecnico Amministrativo Foreste, entro trenta giorni dalla chiusura della stagione silvana, effettua almeno una visita sopralluogo onde accertare che la utilizzazione sia stata eseguita a regola d'arte e che siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; viene pertanto redatto apposito verbale che viene poi trasmesso all'Ente delegato, al Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione in uno agli eventuali verbali di contravvenzione.

3. La documentazione raccolta in merito alla buona conduzione dei tagli boschivi costituisce base per la iscrizione all'Albo regionale delle Imprese boschive di cui all'art. n. 17 della presente Legge.


CAPO II - BOSCHI DI PROPRIETÀ DI COMUNI E DI ENTI


Articolo 4 - Istanza

1. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1 marzo alla Comunità Montana od all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

2. Alla domanda a firma del Sindaco, o del rappresentante legale dell'Ente, deve essere allegata la delibera della Giunta esecutiva dell'Ente munita degli estremi di approvazione degli Organi di controllo.

3. Nell'istanza deve essere indicata la sezione boschiva che si intende utilizzare, precisando se il prelievo rientra nelle previsioni del Piano Economico, ove vigente, nonché l'eventuale pista esbosco da realizzare. In tal caso occorre indicare il tracciato in apposita corografia al 25.000 da allegare alla istanza di taglio.


Articolo 5 - Parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste

1. L'Ente delegato entro 15 giorni dalla ricezione trasmette l'istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste che deve esprimere il parere di competenza entro il 1 giugno. Nel suddetto parere, se si riferisce a boschi cedui, deve precisarsi:

a) la superficie cadente al taglio;

b) il numero delle matricine da riservarsi;

c) ogni altra eventuale prescrizione.

2. Se invece il parere si riferisce a boschi d'alto fusto deve riportare:

a) il tipo di intervento da realizzarsi - diradamento, taglio di preparazione, taglio di sgombro, taglio a scelta ecc - e la quantità di materiale legnoso massimo da prelevarsi;

b) ogni eventuale prescrizione.

3. Se con l'istanza l'Ente proprietario richiedeva anche l'autorizzazione all'apertura della pista di esbosco, il parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste deve riferirsi anche quest'ultima.


Articolo 6 - Autorizzazione dell'Ente Delegato

1. Il Presidente dell'Ente delegato, esaminata la regolarità e la legittimità dell'istanza di taglio, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste adotta, in conformità del predetto parere, un provvedimento di autorizzazione. Detto provvedimento precisa il tipo di intervento da realizzarsi, il prelievo di massa legnosa, se trattasi di alto fusto, o la superficie da utilizzare, se trattasi di boschi cedui, nonché le prescrizioni relative alla eventuale pista di esbosco da realizzarsi. In tal caso l'autorizzazione viene rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 23 della presente legge nonché ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431.


Articolo 7 - Il progetto di taglio

1. Una volta acquisita, con le modalità precisate negli articoli precedenti, l'autorizzazione al taglio, l'Ente proprietario adotta apposita delibera con la quale affida l'incarico a professionista abilitato, per la redazione del progetto di taglio.

2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione, nella quale sono indicati, tra l'altro, i riferimenti necessari per la determinazione dell'entità del prelievo ed il tipo di intervento da realizzare;

2) piedilista di martellata, per i boschi d'alto fusto e per le matricine dei cedui;

3) aree di saggio con l'esatta individuazione e quantificazione della superficie di riferimento, per i boschi cedui;

4) raggruppamento delle piante martellate distinte per classi diametriche e per specie con la indicazione per ciascuna classe diametrica, dell'altezza media stimata o misurata;

5) determinazione della massa legnosa ricavabile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;

6) corografia al 25.000 con ivi riportate le piste di esbosco esistenti e quella che eventualmente si ritiene di dover costruire in quanto già autorizzate nella istruttoria della domanda;

7) analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico di ciascun assortimento di cui al n. 5;

8) stima del lotto sulla base degli elementi di cui ai punti 5), 6) e 7);

9) verbale di individuazione, assegno e stima;

10) capitolato d'oneri.

Il progetto di taglio così formulato va asseverato nelle forme previste dalla legge.

3. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano la redazione del progetto di taglio, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di alto fusto, si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie, se trattasi di ceduo la superficie presunta, il numero, il diametro a mt 1,30 e la specie delle piante di confine e di quelle da riservarsi come matricine. Si indica, infine, il valore attribuito al lotto quale base d'asta.

4. Nel Capitolato d'oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo, si precisano gli obblighi che assume l'aggiudicatario nell'acquistarlo, le modalità di vendita, di consegna, di pagamento del prezzo di aggiudicazione, di rilevamento dei danni eventuali, si fissa la durata dell'utilizzazione, le modalità per la concessione di eventuali proroghe, le penali per eventuali trasgressioni alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge nonché l'indennizzo per tagli irregolari ed abusivi, le modalità per l'esecuzione dei controlli e del collaudo nonché quelle per la costituzione e lo svincolo del deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali in uno a quelle per la costituzione e l'impiego del deposito provvisorio da servire a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di martellata, di consegna, rilievi e collaudo.

5. Del progetto di taglio può prendere visione chiunque abbia interesse.


Articolo 8 - Visto di Conformità

1. Il progetto di taglio deve essere sottoposto al visto del Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Foreste il quale accerta entro trenta giorni che esso sia stato redatto in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciato dall'Ente delegato.


Articolo 9 - Modalità di Esecuzione della Martellata Segni Convenzionali

1. Esecuzione della martellata

a) alto fusto

I) Le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d'uomo - mt 1,30 da terra - pari o superiore a cm 18 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa.

Il loro diametro è misurato a mt 1,30 da terra e riportato in apposita piedilista di martellata.

II) Le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d'uomo inferiore a cm 18, debbono essere contrassegnate con una crocetta in tinta rossa al ceppo, anziché essere numerate, ma dovranno comunque portare l'impronta del martello forestale. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati con uno zero - 0-.

III) In fase di martellata per l'alto fusto dovrà anche essere indicato il letto di caduta delle piante per contenere il numero delle piante sottocavallo.

b) alto fusto e cedui.

1) Le piante delimitanti le piste di esbosco da realizzare debbono essere contrassegnate con un doppio anello in tinta verde a mt 1,30 da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta verde, apposta tra i due anelli, riferentesi a ciascuna pista. Lo stesso procedimento si adotta per le Piante delimitanti eventuali piazzali di carico.

Di ogni pianta così contrassegnata, viene rilevato il diametro a mt 1,30 da terra e la specie.

2) Le piante cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico devono essere regolarmente martellate e portare sulla specchiatura al ceppo una numerazione progressiva, in tinta verde. Della numerazione ha inizio con numero successivo a quello contrassegnante l'ultima pianta martellata e numerata, appartenente al lotto boschivo vero e proprio.

3) Le piante di confine delimitanti il lotto o la sezione posta in vendita debbono essere contrassegnate con doppio anello in tinta verde, a mt 1,30 da terra e portare tra i due anelli un numero progressivo proprio in tinta verde.

c) cedui

1) Le piante matricine dei vecchi turni da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a cm 18 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numeri in tinta rossa. Il loro diametro è misurato a mt 1,30 da terra e riportato in apposita piedilista di martellata.

2) Le piante da riservarsi dal taglio - matricine - vanno contrassegnate con anello in tinta verde a mt 1,30 da terra e numerate al ceppo. Di esse si rileva il diametro a mt 1,30 il numero e la specie riportando il tutto in apposito verbale.


Articolo 10 - Vendita del Lotto Boschivo

1. La vendita del lotto boschivo viene effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73, lett C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara le Ditte iscritte all'Albo regionale delle Ditte boschive, istituito ai sensi dell'art. n. 17 della LR 28/2/1987 n. 13 per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita.


Articolo 11 - Vendita ed utilizzazione delle piante abbattute o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

1. Le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio.

2. Il Comando Stazione competente per territorio, segnala la circostanza con la massima tempestività al Comune proprietario. Il Comune in caso di utilizzazione boschiva in corso incarica il progettista del lotto originario di redigere apposito verbale di constatazione dal quale risulti il numero e la specie delle piante abbattute o gravemente danneggiate e provvede anche all'assegno e stima del materiale legnoso.

3. La vendita delle piante in narrativa è eseguita di norma, a mezzo di trattativa privata, alla Ditta boschiva, iscritta all'Albo regionale, che sta utilizzando il lotto boschivo, nel cui ambito sono comprese le piante di cui ai commi precedenti.

4. Nel caso in cui le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali non siano comprese nel lotto boschivo in utilizzazione, la vendita verrà effettuata mediante licitazione privata. La individuazione e stima del materiale legnoso avverrà con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.


Articolo 12 - Consegna del lotto boschivo

1. La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro 90 giorni dall'approvazione del relativo contratto; il Sindaco può richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente.

2. La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e relativo Capitolato tra i quali:

a) accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;

b) versamento della prima rata nei tempi, quantità e modalità stabilite in contratto;

c) versamento su un apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale.


Articolo 13 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - vigilanza e controllo - valutazione delle piante sottocavallo

1. L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità del progetto di taglio e relativo Capitolato d'oneri, con la osservanza delle Leggi e Regolamenti forestali e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

2. La vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive è affidata al personale del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente per territorio. Esso, alla presenza dell'aggiudicatario e del personale di vigilanza dell'Ente, redige mensilmente apposito verbale di riscontro nel quale è annotato lo stato di avanzamento della lavorazione, gli eventuali danni e le piante a qualsiasi titolo assegnate. Delle medesime si rileva il numero, la dimensione, la specie ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Al termine della utilizzazione deve redigersi il verbale di riscontro finale che, come i precedenti, è sottoscritto dagli intervenuti.

3. I suddetti verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio del Collaudatore che procede anche alla loro definizione.

4. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta, o che comunque siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% delle piante facenti parte del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di collaudo in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.

5. Quando l'assegno oltrepassa oltre il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

6. Riscontri mensili sono disposti dal Settore Tecnico Amministrativo Forestale e vengono acquisiti al fascicolo. Il verbale di riscontro finale deve essere controfirmato da un Funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Forestale. I verbali di riscontro vengono inviati in copia all'Ente Proprietario.


Articolo 14 - Proroghe

1. Quando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause di comprovata forza maggiore, può fare istanza di proroga al Sindaco del Comune od al Presidente dell'Ente proprietario.

2. Questi hanno facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisire le notizie necessarie ed il parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale.

3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere all'Ente proprietario un corrispettivo che viene determinato in fase di collaudo e che è proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.


Articolo 15 - Assegno degli stradelli per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico

1. Fermo restando le procedure autorizzative per la costruzione delle piste di esbosco permanenti, di cui all'art. 7 delle presenti norme, per l'assegno di stradelli di modeste dimensioni o per l'ampliamento di antichi sentieri, volti a consentire l'avvicinamento ed il concentramento del materiali sui piazzali di carico, l'aggiudicatario può fare istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste. Questo può procedere al richiesto assegno dietro nulla - osta dell'Ente proprietario e sempreché lo stradello da assegnare non comporti movimenti di terra di entità superiore ad 1 mc/ml e non abbia una larghezza media superiore a mt 2,5- 3,0. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si proceda in fase di collaudo sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno dal personale del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario ed in contraddittorio con l'aggiudicatario.


Articolo 16 - Collaudo

1. Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale invia, entro il giorno 5 di ogni mese, al Settore Foreste, Caccia e Pesca, copia dei verbali di riscontro finale. L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, nel termine di giorni 30, nominerà per ciascun lotto boschivo uno o più Collaudatori, prescegliendoli a rotazione tra i Funzionari dai Settori Forestali centrali e periferici dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, in possesso di specifica preparazione tecnica acquisita in base al titolo di studio posseduto - laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie.

2. Della suddetta nomina è data comunicazione all'Ente proprietario, al Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente territorialmente, alla Ditta che ha condotto la lavorazione boschiva.

3. Il collaudo deve essere portato a termine entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri sottoscritto dalle parti.

4. Il Collaudatore deve:

a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato e nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;

d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel contratto e nel capitolato d'oneri e nel caso di difformità determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente proprietario;

c) determinare, quando siano state concesse delle proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per l'accrescimento legnoso intervenuto;

f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno. Il Collaudatore perviene alla valutazione della massa legnosa utilizzata alla quale si applica il prezzo di aggiudicazione o per ciascuno degli assortimenti ritraibili salvo quanto stabilito circa la valutazione del materiale legnoso ritraibile dalle piante assegnate per sottocavalli;

g) pronunciarsi in merito ad eventuali riserve che la Ditta aggiudicataria abbia avanzato in fase di consegna o di riscontro mensile.

5. Il collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o a ricorso. Le competenze del Collaudatore restano fissate nell'uno per cento del prezzo di aggiudicazione. Copia del verbale di collaudo deve essere rimessa al Settore Foreste, Caccia e Pesca.


Articolo 17 - Definizione di taglio colturale

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 agosto 1985 n. 431, si definisce taglio colturale quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.

2. L'esecuzione dei tagli colturali può essere così articolata:

a) Taglio colturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzarsi in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico.

b) Taglio colturale da eseguirsi da privati ed Enti pubblici in assenza di piano economico o di assestamento forestale.


Articolo 18 - Taglio - colturale nei boschi cedui

1. Nei boschi cedui il taglio colturale può eseguirsi con le seguenti modalità:

a) rispettando le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle matricine;

b) contenendo la estensione delle singole tagliate così come appresso specificato:

1) quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie complessiva inferiore a 10 ettari, nella determinazione della superficie massima cadente al taglio, non si applica alcuna restrizione;

2) quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie superiore i 10 ettari, la medesima deve essere utilizzata in non meno di due volte e le superfici di ciascuna delle due tagliate dovranno essere all'incirca equivalenti con un intervallo fra le due tagliate non inferiore alla metà del turno minimo.


Articolo 19 - Taglio colturale dei boschi di alto fusto

1. Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali soltanto allorché la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 e si provvede mediante:

- tagli preparatori;

- tagli di sementazione, tagli secondari;

- tagli di curazione per boschi disetanei, tagli fitosanitari;

Il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20 - 30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non inferiore a 10 anni.

Quando occorre eseguire il taglio di sgombro totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a m 1,50 - 2,00, si può prescindere dai limiti di cui al punto 1) ma devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno del 80% della superficie da sgomberare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 30- 40 mc per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6- 8 anni.


Articolo 20 - Tagli di conversione dei cedui in fustaie

1. É consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, senza limitazioni di superfici, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 delle presenti norme e in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo precedente ultimo comma.


Articolo 21 - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco

1. Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco, il taglio per il ripristino della copertura boschiva deve intendersi a tutti gli effetti come taglio colturale, in quanto esso è finalizzato al ripristino della coltura.

2. Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata.

3. Nelle fustaie si proceda con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.


Articolo 22 - Norme valide nelle aree protette

1. Per i boschi di alto fusto, ricadenti in aree protette, ex legge 394/91, si applica la seguente normativa:

a) i Piani di Assestamento Forestale prima di essere approvati dalla Giunta Regionale dovranno acquisire il parere favorevole degli Organi istituzionali preposti alla gestione;

b) i progetti di taglio non regolati da un Piano di Assestamento Forestale, devono conseguire analogo parere favorevole prima del rilascio dell'autorizzazione.


Capo III - L'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

Articolo 23 - Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive - Modalità e requisiti per l'iscrizione

1. É istituito l'Albo regionale delle Imprese boschive.

L'iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell'ambito della Regione Campania.

2. Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Settore Foreste, Caccia e Pesca per il tramite del Settore Tecnico Amministrativo Forestale della provincia dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata, di data non antecedente i 90 giorni:

a) certificato di iscrizione alla CCIAA, come ditta boschiva;

b) certificato di nascita;

c) certificato di residenza;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che comportino pene detentive superiori a 5 mesi;

f) partita IVA e dichiarazione IVA dell'ultimo anno;

g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa.

3. Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copia autentica dell'atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione nonché il nominativo del legale rappresentante.

4. Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale, ricevuta la domanda con relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all'apposita Commissione di cui al successivo articolo.

5. All'Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.

6. L'Albo comprende due categorie, la Cat A e la Cat B.

Le Ditte iscritte nella Cat A possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è inferiore o pari a L. 250.000.000. Le Ditte iscritte nella Cat B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.


Articolo 24 - La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo

1. Presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo regionale delle Ditte boschive. La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:

a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

c) da un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali designato dall'UPI;

d) da un rappresentante delle CCIAA designato dall'Unione delle CCIAA;

e) da un rappresentante dell'Associazione regionale di categoria su designazione della medesima;

f) dai Dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca;

g) da un dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, che esplica le funzioni di segretario.

2. I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati e spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a quello previsto per i componenti del CTR.

3. Alle riunioni partecipa di volta in volta, quale componente effettivo, il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Foreste competente alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e riguardante ditte boschive la cui sede ricade sul territorio di rispettiva competenza.

4. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.

5. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

6. L'iscrizione all'Albo avrà luogo mediante pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'Area Generale di Coordinamento rilascerà, a richiesta dell'interessato, la certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo.


Articolo 25 - Iscrizione all'albo - Passaggio di categoria

1. Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat A. Il passaggio dalla Cat A alla Cat B è deciso dalla Commissione, su istanza dell'interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno 400 milioni.


Articolo 26 - Sospensione e cancellazione dall'albo Reintegrazione

1. Su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale o del Settore Foreste, Caccia e Pesca la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall'Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:

a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;

b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;

c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;

d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall'invito al pagamento;

e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell'utilizzazione.

2. La cancellazione dall'Albo viene operata dalla Commissione, su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente o del Settore Foreste, Caccia e Pesca, quando:

a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;

b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività;

c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall'Albo;

d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni o di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.

3. Le domande di reintegrazione nell'Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l'iscrizione.

4. Le ditte cancellate dall'albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.”

Dalla redazione