N103 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 32 così recitava:

“Articolo 32 - Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa per ciascuno esercizio finanziario, dei seguenti capitoli, con stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta, determinati con leggi di Bilancio:

a) cap... spese per la realizzazione delle opere di competenza degli Enti delegati;

b) cap... spesa per la realizzazione delle opere di competenza della Regione da realizzare a cura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;

c) cap... spesa per la gestione della delega;

d) cap... spesa per la realizzazione e gestione dell'inventario forestale e del Piano di Forestazione Generale;

e) cap... spese per la gestione dei tratturi;

f) cap... spese per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli allevamenti faunistici e la rinaturalizzazione ambientale;

h) cap... spese per gli interventi di emergenza di cui all'art. 29 della presente legge;

i) cap... spese per gli interventi fitosanitari;

l) cap... spese per la redazione dei piani di assestamento dei boschi e per l'ampliamento del demanio regionale forestale nonché del demanio ad esso collegato.

2. Le spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente delegato in attuazione della presente legge.

3. Per il 1996 l'onere della presente legge graverà sui capitoli 1200, 1202, 1203, 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236, 1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 6, del comma 1 dell'articolo 3 e quelle relative all'attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell'articolo 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della Regione.

5. L'assegnazione della restante somma è disposta entro 20 giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 9 dell'articolo 5 e sempreché sia stata approvata la legge di bilancio regionale per l'esercizio di riferimento.

6. La facoltà di erogazione della spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, viene estesa anche al dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca.”

Dalla redazione