Ai sensi dell’articolo 37 della L. 28/02/1986, n. 41 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

Ai sensi dell’articolo 5-bis del D.L. 29/10/1986, n. 708 (L. 23/12/1986, n. 899), le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis del presente articolo, continuano ad applicarsi fino al 31/12/1991 (termine da ultimo prorogato dalla L. 24/12/1988, n. 541, inizialmente era fissato al 31/12/1987). L'aliquota del 2% ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-bis del presente articolo è elevata al 4%. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della L. 23/12/1998, n. 448, ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dal presente articolo, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal presente decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

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