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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2019
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2019
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva (UE) n. 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischi |
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Art. 1. - Indicatori di rischio armonizzati1. Agli allegati del decreto le |
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AllegatoAllegato IV Sezione 1. INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato. Sezione 2. INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 1: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL PERICOLO, CHE DIPENDE DALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE ATTIVE IMMESSE SUL MERCATO NEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009. 1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell’allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell’indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali: a) l’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1; b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;N1 c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell’allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1. 3. L’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l’aggregazione dei risultati di tali calcoli. |
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