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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/11/2019
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PremessaIL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»; Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla |
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Art. 1. - Finalità del decreto1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce: |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonché le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «Autorità nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico; b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009; d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1; e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni; f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo; g) «Certificato di conformità dell'az |
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Art. 3. - Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti: a) gli organismi di accreditamento, che |
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Art. 4. - Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di: |
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Art. 5. - Accreditamento1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso. 2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del presente decreto che o |
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Art. 6. - Operatore economico1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica in |
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Art. 7. - Organismi di certificazione1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità. |
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Art. 8. - Certificazione di conformità dell'azienda1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), un certificato di conformità dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità ai sensi di cui all'art. 9. 2. Il certificato di conformità dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012, almeno i seguenti elementi: a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda; b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda; c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda; d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo; e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda; f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda; |
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Art. 9. - Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo; d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati; e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo; f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico; g) indicazioni sul luogo di origine; h) copia del certificato di conformità dell'azienda; i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto; m) mese e anno del raccolto; n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali. 3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66; |
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Art. 10. - Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della ca |
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Art. 11 - Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi: a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B; b) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D: 1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime; |
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Art. 12. - Sistema di equilibrio di massa1. La rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi è assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 2. Il lotto di sostenibilità è il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo. 3. L'equilibrio di massa può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti |
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Art. 13. - Disposizioni per i biocarburanti per l'accesso alle maggiorazioni1. Ai sensi dell'art. 7-qu |
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Art. 14. - Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni: a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lette |
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Art. 15. - Certificazione di gruppo1. È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo. Al certificato di conformità del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità di cui all'art. 9. 2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni: a) il gruppo può organizzarsi come: 1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure 2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore; b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta; c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura; d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta; |
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Art. 16. - Attività di verifica sui biocarburanti da parte del comitato1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 5 |
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Art. 17. - Attività di verifica sui bioliquidi da parte del GSE1. Nel caso in cui, durante le attività di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliqu |
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Art. 18. - Disposizioni per gli oli vegetali esausti1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti. |
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Art. 19. - Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero |
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Art. 20. - Norme transitorie e abrogazione1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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Allegato 1 - Sistema nazionale di certificazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e di biocarburanti, diversi dal biometanoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidiParte di provvedimento in formato grafico |
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