Articolo abrogato dalla L.P. 21/07/2016, n. 12 così recitava:

“Art. 9 (Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001) — 1. Dopo l'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quinquies (Rapporto di connessione) — 1. Il requisito del rapporto di connessione previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter è soddisfatto se le attività previste da questi articoli sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola."”

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