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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 06/11/2019, n. 20
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento, s’intende: a) per realizzazione, la costruzione di una struttura o la destinazione ad uso sanitario di una struttura precedentemente destinata ad altro uso; b) per ampliamento, le modificazioni dell’assetto distributivo funzionale o impiantistico di una struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria preesistente; c) per trasformazione, le modificazioni dell’assetto assistenziale o le variazioni delle attività sanitarie o soci |
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Titolo II - Autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all’esercizio |
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Capo I - Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità |
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Art. 3 - (Autorizzazione alla realizzazione per interventi che richiedono il permesso di costruire)1. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione, i soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio-sanitaria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge, se per la realizzazione degli interventi è richiesto il permesso di costruire ai sensi del d.p.r. 380/2001, all |
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Art. 4 - (Autorizzazione alla realizzazione per interventi soggetti a SCIA, CILA o attività di edilizia libera)1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio-sanitaria, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge, se per la realizzazione degli interventi è prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi del d.p.r. 380/2001, inoltrano la segnalazione o la comunicazione al comune dove si intende realizzare o è ubicata la struttura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge ed in conformità alle disposizioni contenute |
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Art. 5 - (Manutenzione dell’immobile ed altri interventi di carattere edilizio)1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono eseguire gli interventi edilizi di cui dell’articolo 2, comma 2, inoltrano, prima della realizzazione degli stessi, alla direzione regionale e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, una dichiarazione in cui si attesta che l’intervento edilizio è stato comunicato al comune ai sensi del d.p.r. 380/2001 o che ricade negli interventi di edilizia li |
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Art. 6 - (Aggiornamento del fabbisogno di assistenza)1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 quater, della legge, la Regione, con cadenza almeno biennale, o in un termine infer |
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Art. 7 - (Procedure per la selezione dei soggetti interessati alla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno e alla localizzazione territoriale)1. In caso di pluralità di richieste di parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comm |
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Capo II - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e voltura del titolo autorizzatorio |
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Art. 8 - (Richiesta di autorizzazione all’esercizio)1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono esercitare attività sanitaria e socio-sanitaria, anche in esito allo svolgimento dei lavori di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), inoltrano alla direzione regionale richiesta di autorizzazione all’esercizio. 2. Nella richiesta sono indicati: a) le generalità del titola |
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Art. 9 - (Variazioni dell’assetto assistenziale, rimodulazioni e riduzioni delle attività autorizzate)1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono variare l’assetto assistenziale autorizzato inoltrano richiesta di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 2. I soggetti, pubblici e priv |
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Art. 10 - (Attività istruttoria e verifica)1. Entro venti giorni dalla richiesta di autorizzazione all’esercizio, la direzione regionale verifica la completezza e la regolarità della richiesta e della documentazione di cui all’articolo 8, comma 2 e trasmette il fascicolo istruito al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente alla verifica dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), |
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Art. 11 - (Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)1. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui all’articolo 10, la direzione r |
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Art. 12 - (Piano di adeguamento)1. Se a seguito della verifica di cui all’articolo 10, risulta la non conformità della struttura o dell’attività ai requisiti autorizzativi minimi, la direzione regionale comunica il preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 |
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Art. 13 - (Istanza di riesame)1. Nel caso di provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio, il soggetto interessato può presentare alla Regione, entro trenta gior |
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Art. 14 - (Voltura dell’autorizzazione all’esercizio)1. In caso di voltura dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 9 della legge, il soggetto subentrante, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla direzione regionale specifica richiesta, indicando: a) le generalità del titolare se il subentrante è persona fisica, o la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell’atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il subentrante è persona giuridica, associazione o ente comunque denominato; b) la tipologia della struttura o dell’attività, tra |
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Art. 15 - (Ipotesi non rientranti nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio)1. Non rientrano nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 14: a) le trasformazioni della forma giuridica, le modificazioni della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico autorizzato all’esercizio; b) la sostituzione del rappresentante legal |
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Capo III - Verifiche periodiche. Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio |
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Art. 16 - (Accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi)1. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria inviano alla direzione region |
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Art. 17 - (Vigilanza, sospensione e revoca)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, la Regione vigila sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Le aziende sanitarie locali, nonché gli altri organi addetti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, provvedono all’accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge e ne danno tempestiva comunicazione alla direzione regional |
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Art. 18 - (Decadenza)1. L’autorizzazione all’esercizio decade in caso di: a) estinzione della persona giuridica autorizzata o decesso della persona fisica autorizzata, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 5; |
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Titolo III - Accreditamento istituzionale |
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Capo I - Disposizioni generali e soggetti competenti |
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Art. 19 - (Condizioni per il rilascio dell’accreditamento)1. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato verificati: a) la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed |
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Art. 20 - (Funzioni della Regione)1. La direzione regionale provvede a: a) effettuare la verifica di funzionali |
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Art. 21 - (Funzioni dell’Organismo Tecnicamente Accreditante)1. L’OTA è la struttura di cui si avvale la direzione regionale per: |
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Art. 22 - (Funzioni delle Commissioni di verifica)1. Alle commissioni di verifica dell’OTA è affidato il compito di procedere, in condizioni di autonomia tali |
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Capo II - Procedura di rilascio del provvedimento di accreditamento, voltura, vigilanza, sospensione e revoca |
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Art. 23 - (Richiesta di accreditamento)1. I soggetti autorizzati all’esercizio che intendono ottenere l’accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla direzione regionale. |
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Art. 24 - (Verifica di funzionalità e attività istruttoria)1. La direzione regionale effettua la verifica di funzionalità della tipologia di attività sanitarie o socio- sanitarie da accreditare rispetto al fabbis |
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Art. 25 - (Verifica sul campo e parere di accreditabilità)1. A seguito della ricezione del fascicolo, l’OTA, assicurando la rotazione tra gli iscritti all’elenco dei valutatori, costituisce la |
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Art. 26 - (Rilascio del provvedimento di accreditamento)1. Se, a seguito della verifica di conformità preliminare al rilascio dell’accreditamento, risulta la non completa rispondenza della struttura o dell’attività ai requisiti ulteriori, la direzione regionale comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/90 e successive modifiche. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, il soggetto interessato presenta le proprie osservazioni. |
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Art. 27 - (Istanza di riesame)1. Nel caso di diniego dell’accreditamento, il soggetto interessato può presentare alla Regione, entro trenta |
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Art. 28 - (Voltura dell’accreditamento)1. Nei casi di cui all’articolo 14, il soggetto subentrante inoltra una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti soggettivi individuati dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legg |
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Art. 29 - (Vigilanza, sospensione e revoca)1. La direzione regionale, avvalendosi dell’OTA, accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti ulteriori nonché l’ottemperanza alle prescrizioni, nell&rsqu |
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Art. 30 - (Durata)1. L’accreditamento è rilasciato per il periodo di vigenza del piano sanitario e comunque per non oltre cinqu |
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Titolo IV - Disposizioni finali |
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Art. 31 - (Procedimenti pendenti)1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi alla data di |
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Art. 32 - (Abrogazioni e disposizioni transitorie)1. Sono abrogati: a) il regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 recante “Disposizioni relative alla verifica di compatibil |
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Art. 33 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Reg |
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