N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il comma 2/bis dell’articolo 22 è stato abrogato dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitava: “Chiunque esercita la vendita della stampa quotidiana e periodica senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.939 a euro 17.631 e il sindaco ordina l’immediata cessazione dell’attività di vendita. La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all’articolo 8-bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 588 a euro 3.526.”

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