Articoli abrogati dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121, così recitavano:

“Art. 12 - (Ritiro dal mercato)

1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;

b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1;

c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 1.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.


Art. 13 - (Norme finali e transitorie)

1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.

2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985.

3. Fino al 1° gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi non conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.”

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