Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 16.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8. (Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo)

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

a) i termini di validità;

b) i periodi di apertura;

c) il numero delle piazzole, libere o allestite;

d) la ricettività massima consentita;

e) l'eventuale rappresentante;

f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania - Servizio Turismo, con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti."

Dalla redazione