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D. P.C.M. 19/06/2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 06/11/2019, n. 138

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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, l’articolo 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’articolo 1, comma 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla

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Capo I - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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Art. 1. - Funzioni e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato “Ministero”. Il

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Art. 2. - Organizzazione

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) due dipartimenti e otto direzioni generali; N1

b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI). N2

3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);

b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);

c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA);

d) Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP). N2

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Art. 3 - Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo

N5

1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell’acqua, nonché delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: a

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Art. 3-bis - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi

N6

1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell’aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.

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Art. 4. - Direzione generale per l’economia circolare

1. La Direzione generale per l’economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare;

b) gestione

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Art. 5. - Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua

1. La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

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Art. 6. - Direzione generale per il patrimonio naturalistico

N10

1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico N11 svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali; N1

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Art. 6-bis - Direzione generale per il mare e le coste

N6

1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree marine protette e

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Art. 7. - Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria

1. La Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della “intensità di carbonio” nei diversi settori economici, con particolare rifer

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Art. 8. - Direzione generale per il risanamento ambientale

1. La Direzione generale per il risanamento ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico, gestione commissariale nei suddetti siti e relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;

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Art. 9. - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

1. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale e verifica della sua attuazione in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;

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Art. 10. - Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione

1. La Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all’articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti” N15;

b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione;

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Art. 11. - Organismi di supporto

1. “Le capitanerie di porto dipendono” N4 funzionalmente dal Ministero ai sensi dell’articolo 8 della legg

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Art. 12. - Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della

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Art. 13. - Verifica dell’organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell’

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Capo II - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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Art. 14. - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato “Organismo”.

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Art. 15. - Segreteria di supporto

1. Presso l’Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance,

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Art. 16. - Funzioni e compiti

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 14, “commi 2, 4 e 4-bis”

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Capo III - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
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Art. 17. - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare rigua

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Art. 18. - Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l’intera attività di supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle fu

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Art. 19. - Ufficio legislativo

1. L’Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero anche di natura non regolamentare, esamina i decreti interministeriali sottoposti alla firma del Ministro, assicura l’analisi e la valutazione d’impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, e il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell’Unione europea.

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Art. 20. - Uffici di segreteria del Ministro

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Mini

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Art. 21. - Ufficio del Consigliere diplomatico

1. L’Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l’Ufficio di Gabi

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Art. 22. - Ufficio stampa

1. L’Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all’attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione, promuove programmi ed iniziativ

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Art. 23. - Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è prep

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Art. 24. - Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’articolo 17, comma 2, è assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Possono essere altresì assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici “, scientifici&r

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Art. 25. - Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 17, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del “Capo dipartimento” N4 incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell’Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere Diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirig

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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI
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5782320 5943012
Art. 26. - Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142.

2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale d

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5782320 5943013
Tabella A (di cui all’articolo 12, comma 1) - Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

N21


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5782320 5943014
Tabella B (di cui all’articolo 12, comma 5) - Dotazione organica del personale non dirigenziale


Prima Area

4

Seconda Area

220

Terza Area

635

Totale

8

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