D. P.C.M. 10/07/2014, n. 142 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 10/07/2014, n. 142

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 01/03/2018
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Premessa


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

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Capo I - Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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1371426 7200728
Art. 1 - Funzioni e definizioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «

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Art. 2 - Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) Uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dalle disposizioni del Capo III;

b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali, articolate in trentatré uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.

3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:

a) Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;

b) Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;

c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

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Art. 3 - Segretario generale

1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:

a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;

b) coordina le attività ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro;

c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali;

d) predispone l'attivit

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Art. 4 - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché criteri gen

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Art. 5 - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e di piani e progetti nell'ambito delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;

d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e, in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di attuazione di programmi prevenzione, mitigazion

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Art. 6 - Direzione generale per la protezione della natura e del mare

1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree protette terrestri, montane e marine;

b) Rete Natura 2000;

c) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;

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Art. 7 - Direzione generale per il clima e l'energia

1. La Direzione generale per il clima e l'energia svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti,

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Art. 8 - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS ), curando i rapporti con le

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Art. 9 - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali

1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;

b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;

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Art. 10 - Direzione generale degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;

b) trattamento giuridico ed economico del personale;

c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali op

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Art. 11 - Organismi di supporto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'

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Art. 12 - Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A.

2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del

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1371426 7200740
Art. 13 - Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'

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1371426 7200741
Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance
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1371426 7200742
Art. 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».

2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del

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Art. 15 - Segreteria di supporto

1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della p

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Art. 16 - Funzioni e compiti

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009

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Art. 17 - Copertura finanziaria e norme transitorie

1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

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Capo III - Uffici di diretta collaborazione
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Art. 18 - Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con

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1371426 7200748
Art. 19 - Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

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Art. 20 - Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto

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Art. 21 - Ufficio legislativo

1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonché tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata

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Art. 22 - Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di inf

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Art. 23 - Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il c

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Art. 24 - Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, di cui fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limit

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1371426 7200754
Art. 25 - Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti prepost

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Art. 26 - Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;

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Art. 27 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazion

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Allegato


Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)


Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale


Posti di funzione dirigenziale di livello generale

8*

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