Articolo abrogato dalla L.R. 05/07/2019, n. 22.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);

c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f) un esperto in diritto minerario;

g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;

i) dirigente responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune interessato.

2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito del rispettivo territorio di competenza".”

Dalla redazione