Articolo abrogato dalla L.R. 05/07/2019, n. 22.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2

1. L'articolo 8 della L.R. n. 37/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'Industria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di cava ex L.R. n. 37/1985.

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all'articolo 29 della L.R. n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente".”

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