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Sent. C. Giustizia UE 27/03/2019, n. C-578/17

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Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) - Diniego di registrazione o nullità - Valutazione in concreto del carattere distintivo - Qualificazione di un marchio - Rilevanza - Marchio cromatico o marchio figurativo - Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa - Requisiti per la registrazione - Rappresentazione grafica non sufficientemente chiara e precisa.

1) Gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione data a un segno al momento della sua registrazione da parte del depositante, come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», costituisce uno degli elementi rilevanti al fine di determinare se il segno medesimo sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, e, eventualmente, se tale marchio possieda un carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa, senza peraltro dispensare l’autorità competente in materia di marchi dal proprio obbligo di procedere a un’analisi in concreto e globale del carattere distintivo del marchio in questione, il che implica che l’autorità medesima non può negare la registrazione di un segno come marchio per il semplice motivo che esso non abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso in relazione ai prodotti o ai servizi richiesti.

2) L’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, osta alla registrazione di un segno come marchio in considerazione dell’esistenza di una contraddizione nella domanda di registrazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Dalla redazione