N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 30/10/2008 n.19. L’articolo 32 così recitava: “1. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall'articolo 12 del d.lgs 114/1998, in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte e determina i relativi periodi massimi di applicabilità delle predette deroghe, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica;

b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;

c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all'apporto dell'animazione e dell'economia delle località suddette.

2. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura.

3. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato."

Dalla redazione