Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 358 così recitava:

“Articolo 358

L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.”

Dalla redazione