Articolo abrogato dal D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, con decorrenza dal 17/10/2008.

L’articolo 355 così recitava:

“Articolo 355

L'Autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.”

Dalla redazione