Articolo abrogato dal D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, con decorrenza dal 17/10/2008.

L’articolo 354 così recitava:

“Articolo 354

Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata perla esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.”

Dalla redazione