Articolo abrogato dal D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, con decorrenza dal 01/07/2006.

L’articolo 341 così recitava:

“Articolo 341

Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.”

Dalla redazione