Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 336 così recitava:

“Articolo 336

I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superiore Autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.”

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