Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 328 così recitava:

“Articolo 328

I lavori, la entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.”

Dalla redazione