Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 315 così recitava:

“Articolo 315

I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quello del mandamento di residenza dell'autore del verbale.”

Dalla redazione