Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 308 così recitava:

“Articolo 308

I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei lavori pubblici.”

Dalla redazione