Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 306 così recitava:

“Articolo 306

Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sarà distribuito e mantenuto, sì di giorno che di notte, tanto per la conservazione, quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.”

Dalla redazione