N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dalla L. 12/11/1968, n. 1202, e abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 239 così recitava:

“Articolo 239

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le ferrovie statali, e dalla competente Direzione compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.

La Direzione compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.”

Dalla redazione