N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dalla L. 12/11/1968, n. 1202, e abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 235 così recitava:

“Articolo 235

È proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie.”

Dalla redazione