Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 219 così recitava:

“Articolo 219

Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei quali verrà determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardi al servizio del pubblico.

L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantità, dalla natura e dalla importanza dei servizi che vi si debbono eseguire.”

Dalla redazione