Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 218 così recitava:

“Articolo 218

Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi e meccanismi.”

Dalla redazione