Articolo abrogato dalla L.R. 19/04/2019, n. 3, così recitava:

“Articolo 20 - (Funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di aree naturali protette)

1. Le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette di cui all'articolo 78 del d.lgs. 112/1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono delegate alle Province le funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla istituzione e classificazione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale, nonché ogni funzione connessa al funzionamento, alla gestione e alla vigilanza di tali aree.

3. I provvedimenti istitutivi delle aree protette di cui al comma 2, adottati previo parere della Regione, indicano la perimetrazione di tali aree, la regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati, le finalità perseguite, i principi e i tempi per l'elaborazione di eventuali strumenti di attuazione delle stesse finalità, nonché l'identificazione delle modalità di gestione e finanziamento.”

Dalla redazione