Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 14 - (Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 le parole 'in modo occasionale' sono sostituite dalle seguenti: 'in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.'.”

Dalla redazione