Articolo abrogato dalla L.R. 04/04/2019, n. 14.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Abrogato dalla L.R. 29/11/2013 n. 32

2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.”

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