Allegato abrogato dal D. Leg.vo 19/02/2019, n. 17, così recitava:

“Allegato I - Elenco esaustivo delle categorie di dpi che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva

1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.).

2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.).

3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:

- le condizioni atmosferiche (indumenti per la stagione, copricapo, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

- il calore (guanti, ecc.).

4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.

5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.”

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