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D. Leg.vo 20/02/2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del

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Art. 1. - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 9 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono

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Art. 3. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 11 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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Art. 4. - Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazio

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Art. 5. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 12 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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5417154 9937322
Art. 6. - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 14 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»;

b) al comma 1, alla lettera c), il «.» è sostituito dal «;» e, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) i segni esclus

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Art. 7. - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprietà industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «dal giorn

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Art. 8. - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprietà industriale, le parole «decreto del Ministro delle attività produttive» sono sostituite dal

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Art. 9. - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 20 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;

b) al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono in

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Art. 10. - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 21 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 11. - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 12. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 25 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 13. - Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 14. - Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 122 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

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Art. 15. - Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

«Art. 122

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Art. 16. - Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 135 del codice della proprietà industriale, ovunque ricorrano, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti

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Art. 17. - Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprietà industriale, l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di int

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Art. 18. - Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprietà industriale, dopo l'articolo 136, sono inseriti i seguenti:

«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.

2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.

Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.

4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.

Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.

2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

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Art. 19. - Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seg

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Art. 20. - Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 156 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 21. - Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 157 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di certificazione»;

b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono sostituite dalle seguenti: «è allegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all

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Art. 22. - Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 159 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 23. - Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 170 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi» sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono s

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Art. 24. - Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 176 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» è inserita la seguente: «o»;

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Art. 25. - Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 177 del codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

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Art. 26. - Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 178 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;

b) al comma 3, dopo le parole

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Art. 27. - Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 180 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

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Art. 28. - Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 181 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

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Art. 29. - Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la seguente sezione:

«Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI»;

b) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullità). - 1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L'istanza di decadenza o d

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Art. 30. - Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprietà industriale, dopo la lettera f-ter), è aggiunta la seguente:

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Art. 31. - Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprietà industriale, le parole «delle attività produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dal

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Art. 32. - Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 227, del codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

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5417154 9937349
Art. 33. - Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione

N1

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

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5417154 9937350
Art. 34. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d'impresa

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, all'articolo 11 della tariffa allegata sono a

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5417154 9937351
Art. 35. - Disposizioni di adeguamento

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

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5417154 9937352
Art. 36. - Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436

1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico, nel quinquennio 2019-2023, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.

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Art. 37. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
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