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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 04/03/2019, n. 5
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II bis”; b) alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e Capo II bis”; c) dopo il Capo II del Titolo V è inserito il seguente: “CAPO II bis - Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione Art. 148 bis - (Finalità e definizione) 1. Il presente capo intende valorizzare le attività che, grazie all’impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell’economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni e le Camere di Commercio, le attività storiche e di tradizione. 2. Sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio: a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa; b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande; c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. 3. Ai fini del comma 2, il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni. |
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