Comma abrogato dalla L.R. 29/01/2019, n. 1, così recitava:

“3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Province concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.”

Dalla redazione