Il comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 12/01/2018, n. 4 dispone:

“1. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è interpretata nel senso che tra le "funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", oggetto di trasferimento alla Regione, si intendono ricomprese anche quelle previste al comma 1, lettere b) e c) e ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quiquies, 1-sexies dell'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).”

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