Articolo abrogato dalla L.R. 25/05/2017, n. 32.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Indirizzi unitari per le società di gestione previste dall'art. 3

1. Gli Organi delle Società di cui al precedente art. 3 sono costituiti:

A) dall'Assemblea dei Soci;

B) dal Consiglio di Amministrazione;

C) dal Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea è regolata dalle norme previste dal vigente ordinamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri ed è eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dallo statuto della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Società e può procedere alla nomina dell'Amministratore Delegato.

5. Alla Regione spetta comunque l'indicazione della figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Agli eventuali Soci privati può essere attribuita l'indicazione della figura dell'Amministratore Delegato.

7. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri scelti nell'àmbito del relativo albo.

8. Le Società possono dotarsi di proprio personale e può essere prevista la figura del Direttore Tecnico.

9. Il capitale sociale è inizialmente determinato nella seguente misura:

1. Autoporto di Roseto degli Abruzzi

Euro 103291,00

2. Autoporto di San Salvo

Euro 103291,000

3. Centro Smistamento Merci della Marsica

Euro 258228,00.

10. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto all'atto della costituzione delle Società o al momento degli eventuali successivi ingressi della compagine societaria.

11. Possono essere previsti eventuali patti parasociali che devono essere sottoscritti dai soci all'atto del loro ingresso nella compagine societaria.”

Dalla redazione