Commi soppressi dalla legge di conversione, così recitavano:

"La lettera b) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente".

La lettera c) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

"c) determina la quota minima di fondi disponibili destinati annualmente ad investimenti immobiliari degli enti soggetti alle norme di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché, sulla base della normativa vigente, degli incrementi delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata anche mediante la sottoscrizione di titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica e dalla Cassa depositi e prestiti"."

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