Articolo abrogato dalla L.R. 24/12/2013 n. 77. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - (Comitato Tecnico) - 1. È istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato Tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a:

a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;

b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.

2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato.”

3. Il Comitato Tecnico può essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

4. Il Comitato Tecnico può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli Enti Locali.

5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.”

Dalla redazione