N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 24/12/2013 n. 77. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - (Conferenza di bacino) - 1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati.

2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di composizione della Conferenza di bacino.

4. La Conferenza di bacino determina le modalità del proprio funzionamento.

5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle Province.”

Dalla redazione