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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 02/05/2016, n. 9
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- L.R. 25/10/2016, n. 19
- L.R. 29/07/2016, n. 16
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Art. 1. - (Finalità)1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attivit |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità |
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Art. 3. - (Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui ri |
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Art. 4. - (Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle: a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di |
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Art. 5. - (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, “inferiore a trecento metri” |
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Art. 6. - (Limitazioni all'esercizio del gioco)1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro no |
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Art. 7. - (Divieto di pubblicità)1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa al |
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Art. 8. - (Divieto di utilizzo da parte dei minori)1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'arti |
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Art. 9. - (Attuazione degli interventi)1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all' articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla dif |
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Art. 10. - (Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanz |
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Art. 11. - (Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni dell' articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli. 2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all' articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. |
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Art. 12. - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all' articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: |
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Art. 13. - (Norme transitorie)1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data. 2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente l |
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Art. 15. - (Disposizione finanziaria)1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
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