La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato i seguenti articoli, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitavano:

“Art. 37 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“1. Decorso il termine di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa, ai fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di pianificazione conferma l’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. L’accordo, siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, entro sessanta giorni a pena di decadenza, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato almeno da due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare tale accordo.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 ter. Se nell’ambito della conferenza di cui al comma 2 bis si confermano i contenuti dell’accordo, esso produce effetti limitatamente agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio delle amministrazioni che abbiano ratificato.”.

Art. 38 - Modifica all’articolo 30 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si conformano alle disposizioni del presente capo, aventi la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio naturale, storico e culturale presente nel territorio della Regione.”.

Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 32 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d), del medesimo Codice.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, qualora dall’applicazione dell’articolo 33, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 140, 141 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate nell’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice.”.

Art. 40 - Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 33 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 - Disciplina regionale di tutela paesaggistica

1. In attuazione dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell’intero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti.

2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.

4. Ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene:

a) la ricognizione generale dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo;

c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

d) l’individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

e) l’individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

f) la ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d’uso;

g) l’individuazione generale, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

5. Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì:

a) l’individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disciplina;

b) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3.

7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale.

8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l’osservatorio del paesaggio con il compito, fra l’altro, di esercitare il monitoraggio dell’efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.”.

Art. 41 - Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 34 della l.r.1/2005 è abrogato.

Art. 42 - Modifica all’articolo 39 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell’economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.”.

Art. 43 - Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 41 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 44 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2005 — 1. La lettera c) del comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;”.

2. La lettera f) del comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 1/2005 è abrogata.

Art. 45 - Modifica all’articolo 44 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni in coerenza con il piano strutturale approvato e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.”.

Art. 46 - Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2005 — 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2005 dopo le parole: “edilizia comunale” sono aggiunte le seguenti: “, e fermo restando il rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi”.

Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 87 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 87 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 87 - Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica

1. L’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza.

2. Ove necessario per garantire un’efficace ed omogenea gestione amministrativa, la Regione promuove l’esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1.”.

Art. 48 - Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 88 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 88 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

1. I soggetti di cui all’articolo 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal 1° gennaio 2009.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 89, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.”.

Art. 49 - Sostituzione dell’articolo 89 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 89 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 89 - Commissione per il paesaggio

1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 88, i soggetti di cui all’articolo 87 istituiscono una commissione denominata commissione per il paesaggio.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6.

3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 87, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.

6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.

7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.”.

Art. 50 - Abrogazione dell’articolo 91 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 91 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 51 - Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 92 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 92 - Vigilanza

1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.”.

Art. 52 - Sostituzione dell’articolo 93 della l.r. 1/2005 — 1. L’articolo 93 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 93 - Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte del comune o dell’ente parco competente per territorio, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

Art. 53 - Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 54 - Modifica all’articolo 102 della l.r. 1/2005 — 1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 102 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“1 quater. La certificazione di cui al comma 1 bis è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.”.

Art. 55 - Modifica all’articolo 105 della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 4 dell’articolo 105 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;

c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;

d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 1.”.

Art. 56 - Modifiche all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 4 dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 è abrogato.


Omissis


Art. 58 - Modifica all’articolo 117 della l.r. 1/2005 — 1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4;”.

Art. 59 - Inserimento dell’articolo 205 bis nella l.r. 1/2005 — 1. Dopo l’articolo 205 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 205 bis - Disposizioni transitorie in materia di paesaggio

1. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dà atto dell’esito di dette verifiche con deliberazione della Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale prescrive ai comuni che non abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, gli adeguamenti necessari per lo svolgimento della funzione autorizzatoria.

3. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni per i quali la Regione svolge direttamente la funzione autorizzatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dal 1° gennaio 2009.

4. In attesa della nomina della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 89, i comuni che abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono continuare ad esercitare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 30 aprile 2009, avvalendosi dei tre esperti che compongono le attuali commissioni comunali per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla commissione edilizia con le modalità stabilite all’articolo 89, comma 4.”.

Art. 60 - Modifica all’articolo 206 bis della l.r. 1/2005 — 1. Il comma 3 dell’articolo 206 bis della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.”.

Art. 61 - Modifica all’allegato A della l.r. 1/2005 — Omissis”

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