Articolo abrogato dalla L.R del 03/11/2003 n. 35. L'articolo 20 così recitava: "1. I comuni, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, possono consentire deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti:

a) qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo impianto e venga riconosciuta la necessità di fare fronte ad esigenze locali;

b) se l'impianto è situato in località di particolare interesse turistico al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso, per un massimo di quattro mesi nell'anno solare;

c) in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

2. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti."

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