Sent. C. Giustizia UE 20/09/2018, n. C-518/17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 20/09/2018, n. C-518/17

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 5, paragrafo 1 - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - Articolo 7, paragrafo 2 - Obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell’avvio della procedura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Conseguenze dell’assenza di pubblicazione - Annullamento della gara d’appalto - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 27, paragrafo 1 - Articolo 47, paragrafo 1 - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 45, paragrafo 1 - Articolo 66, paragrafo 1 - Bando di gara.

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che:
- l’obbligo di preinformazione da esso previsto si applica ad appalti di servizi pubblici di trasporto con autobus che sono, in linea di principio, aggiudicati conformemente alle procedure previste dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, o dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- la violazione di tale obbligo di preinformazione non comporta l’annullamento della gara d’appalto di cui trattasi purché i principi di equivalenza, di effettività e di parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Dalla redazione