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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Basilicata 19/10/2018, n. 1064
Deliberaz. G.R. Basilicata 19/10/2018, n. 1064
Deliberaz. G.R. Basilicata 19/10/2018, n. 1064
Deliberaz. G.R. Basilicata 19/10/2018, n. 1064
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e succ. modificazioni; VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale"; VISTA la Delib.G.R. 13 Gennaio 1998, n. 11 concernente la individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale; VISTA la Delib.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 "Modifica della Delib.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale."; VISTA la Delib.G.R. n. 227 del 19/0212014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali, così come modificata con Delib.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014; VISTA la Delib.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e alla declaratoria dei compiti loro assegnati; VISTA la Delib.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante modifiche alla Delib.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014; VISTA la Delib.G.R. 19 febbraio 2014, n. 234 "(Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti)"; |
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Allegato - Disposizioni Operative (Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30) |
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Art. 2 - Finalità1. Una precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre sensibilmente i consumi degli impianti e con essi |
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Art. 3 - Impianto termico1. L'impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti, secondo la definizione riportata nella legge 3 agosto 2013 n. 90. 2. Tra gli impianti termici sono annoverati: a) Tutti gli impia |
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Art. 4 - Soggetti1. I soggetti di cui alle presenti Disposizioni Operative sono: |
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Art. 5 - Responsabile dell'impianto termico1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto termico. 2. Il responsabile dell'impianto è: - L'occupante, a qualsiasi titolo, per singole unità immobiliari; - Il proprietario per singole unità immobiliari residenziali non locate; - L'Amministratore di co |
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Art. 6 - Libretto di impianto1. Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. AI suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Nel Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo |
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Art. 7 - Valori massimi di temperatura ambiente e periodi di accensione impianti1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare: - 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; - 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. |
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Art. 8 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione |
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Art. 9 - Controllo degli impianti termici1. Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell'impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi |
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Art. 10 - Manutenzione1. La manutenzione ordinaria consiste nelle operazioni di controllo funzionale, pulizia e messa a punto dell'impianto termico. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice o dal fabbricante degli apparecchi. 2. Gli installatori per i nuovi impianti ed i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committen |
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Art. 11 - Controllo dell'efficienza energetica1. Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti: a) impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW; b) impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW. 2. I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione delle operazioni di manutenzione con la cadenza indicata periodo indicato nell'Allegato 2 della Legge e riportata di seguito:
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Art. 12 - Ispezioni sugli impianti termici1. Sono soggetti ad ispezione da parte del soggetto esecutore, gli impianti termici di potenza termica utile non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW. 2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o gpl) e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compr |
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Art. 13 - Procedura ed esecuzione delle ispezioni in campo1. L'ispezione è annunciata al responsabile dell'impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante: a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita; b) accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui alla lettera a); c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi. 2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata se l'utente ne fa richiesta per iscritto o ne da comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. 3. Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato 4 della legge, a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L'ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell'impianto. 4. Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, informa il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l'impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, che obbliga le imprese di distribuzione di gas naturale a sospendere la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991. 5. Sono altresì onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 11, o lo ha prodotto privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11 della legge. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 4 della legge, è a carico del responsabile dell'impianto, ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'o |
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Art. 14 - Il catasto degli impianti termici.1. Nelle more della piena operatività del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12 della Legge: a) tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati al soggetto esecutore nelle forme e modalità da quest'ultimo s |
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Art. 15 - Sanzioni1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni indicate nella Legge si applicano le norme ed i pri |
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Art. 16 - Informazione1. Il soggetto esecutore provvede ad informare i cittadini e a diffondere le presenti Disposizioni Operative. |
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Art. 17 - Normativa di riferimento1. Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa: - Europea - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia; - Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia; - Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica; - Nazionale - legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile"; - legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; |
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Allegato 1 - Requisiti minimi di efficienza energetica (art. 5, comma 3, lettera a), L.R. n. 30/2016)
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Allegato 2a - Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatori di calore a fiamma (art. 13, comma 8, lettera a) Disposizioni Operative)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2b - Rapporto di prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere (art. 12, comma 8, lettera a) Disposizioni Operative)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'Impianto termicoParte di provvedimento in fo |
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Allegato 4 - Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabileParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Comunicazione di nomina/cessazione amministratore di condominioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 8 - Comunicazione sostituzione del generatore di caloreParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 9 - Dichiarazione di Avvenuta ManutenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 10 - Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma (Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m. i.)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 11 - Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore (Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 12 - Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffrescamento (Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m. i.)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 13 - Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per scambiatori di calore da cogeneratori/trigeneratori (Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m. i.)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 14 - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (Gruppi Termici)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 15 - Zone climatiche assegnate ai comuni della provincia di Potenza per la regolamentazione degli impianti termiciParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 16 - Istruzioni per la compilazione del librettoParte di provvedimento in formato grafico |
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