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21/09/2018

Solidarietà appalti: chiarimenti sulle clausole dei CCNL che possono escluderla

Con l'Interpello 5/2018, il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sulla portata applicativa delle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 25/2017 all'art. 29 del D. Leg.vo 276/2003, con le quali si è soppressa possibilità per i contratti collettivi di introdurre deroghe al regime di solidarietà negli appalti, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti stessi.

L’art. 2 del D.L. 17/03/2017, n. 25 (convertito in legge, senza modificazioni, dalla L. 20/04/2017, n. 49), ha apportato modifiche all’art. 29 del D. Leg.vo 276/2003, come segue:
- è stata eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
- è stato eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, in base al quale, (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente era esercitabile solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

In merito alla portata applicativa delle modifiche in questione, con Interp. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/09/2018, n. 5, è stato chiarito che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Per quanto invece attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17/03/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 25/2017):
- le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data;
- quanto ai contratti in corso, le disposizioni contrattuali di esclusione della solidarietà possono trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. 25/2017 (sempre che ricorrano le condizioni previste), mentre tale deroga non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo, per i quali quindi non potrà essere esclusa la solidarietà.

Dalla redazione