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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 28/08/2018, n. 813
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- Deliberaz. G.P. 20/11/2018, n. 1170
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[Premessa]La Giunta Provinciale, vista la "Linea Guida per la presentazione di una proposta del privato relativa alla realizzazione di lavori pubblici non presenti nella programmazione triennale ex art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii." elaborate dall'Agenzia per i contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione con la Ripartizione Edilizia e la Ripartizione Finanze della Provincia, pubblicate in data 02.07.2015; visto l'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e ss.mm.ii. che prevede che per i soggetti di cui all'art. 2 la Giunta Provinciale emana Linee Guida vincolanti; visto l'art. 4-bis della legge provinciale n. 16/2015, secondo cui i contratti PPP e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia urbanistica e di espropri; viste le Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di pa |
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Linea Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.(Delib.G.P. n. .........) 1. Scopo e definizioni Scopo delle presenti Linee Guida è quello di fornire agli operatori economici le indicazioni necessarie per la presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità o servizi non presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice e di stimolare la proposta innovativa dei mercati. La materia è disciplinata dall'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 318/2018. Le Linee Guida ANAC n. 9 sono suddivise in: - Parte I "Analisi e allocazione dei rischi", a carattere non vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici, contenente indicazioni per l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara; - Parte II "Il monitoraggio dell'attività dell'operatore economico", a carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici, contenente le prescrizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 4 del Codice, sulle modalità di controllo dell'attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP. Ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici", i contratti di Partenariato Pubblico Privato ("PPP") sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri. Le Linee Guida della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige intendono dunque completare e integrare il modello già delineato dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 9, definendo le modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 in Provincia di Bolzano. Le Linee Guida della Provincia sono vincolanti, ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015, esclusivamente per le amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di Bolzano e si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della legge provinciale n. 16/2015 nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Ai fini del presente documento trovano applicazione le seguenti definizioni: - l'ACP è l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia autonoma di Bolzano, soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi iscritto nell'elenco di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014; - l'Aggiudicatario è il concorrente selezionato a valle della Gara per l'esecuzione dell'intervento e la gestione del servizio; - il Codice è il Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016, così come ad ultimo modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo); - il RUP è il Responsabile Unico del Procedimento; - la Gara è la procedura ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, sulla base del progetto di fattibilità predisposto dal Promotore; - il Gestionale Servizi è il disciplinare dei servizi, che stabilisce gli obblighi, gli indicatori prestazionali e relative penali da applicare in caso di mancato raggiungimento, da parte del concessionario, dei livelli minimi stabiliti nell'ambito della fase di gestione; - l'Operatore economico è l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi come meglio definito all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice; - il PEF è il piano economico-finanziario presentato dal Proponente a corredo della Proposta, asseverato ai sensi di legge; - il Proponente è l'operatore economico che presenta una Proposta relativa alla realizzazione, con schemi contrattuali concessori, di lavori o di servizi o di PPP, non presenti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del Codice, ovvero negli strumenti di programmazione approvati da un'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente; - la Proposta è il documento che descrive l'intervento sottoposto dal Proponente al vaglio dell'Amministrazione, contenente i documenti dettagliati al punto 4) della presente Linea Guida; - il Promotore è il soggetto la cui Proposta è stata dichiarata fattibile e il cui progetto è posto a base di gara; - il "Testo unico bancario" o "TUB" è il D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.; - il prezzo è l'importo del contributo pubblico posto a carico dell'Amministrazione che, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento sempre a carico della pubblica amministrazione, non può eccedere la percentuale del 49%, fissata dall'art. 180 comma 6 del Codice, del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari; |
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