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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/07/2018, n. 12
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Art. 1 - Finalità1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo è sostituito dal seguente: "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale"; |
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Art. 2 - Tipologie del patrimonio1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e de |
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Art. 3 - Comitato consultivo1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale"; |
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Art. 4 - Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei comuni1. All'articolo 4 della leg |
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Art. 5 - Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima e della Seconda guerra mondiale.1. All'articolo 5 della leg |
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Art. 6 - Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 è inserito il seguente: " 6-bis. - Nor |
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Art. 7 - Raccolta di reperti mobili1. All'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e de |
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Art. 8 - Commercio di reperti mobili1. Dopo l'articolo 9 della legge regio |
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Art. 9 - Collezioni private1. All'articolo 10 della l |
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Art. 10 - Luoghi della memoria1. All'articolo 6 della le |
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Art. 11 - Registro dei collezionisti1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. - Registro dei collezionisti 1. I soggetti di cui all'articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed al |
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Art. 12 - Regolamenti di attuazione1. All'articolo 12 della l |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblica |
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