Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 6 (Soggiorno in campeggio itinerante) — 1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante è effettuato mediante l’accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore.”

Dalla redazione